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Rivenditori di AEE

I rivenditori di AEE sono i soggetti che si occupano della vendita di AEE e del ritiro dei RAEE consegnati dai consumatori.

Modalità di ritiro dei rifiuti elettronici

Come definito all’art. 3 del D.M. 65/2010, i rivenditori di AEE devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, secondo le modalità descritte. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e tutte le variazioni intervenute successivamente all’iscrizione devono essere comunicate all’Albo.

I rivenditori di AEE possono iscriversi al portale del CdC RAEE in qualità di punti di vendita (PdV) e conferire i rifiuti elettronici presso i centri di raccolta comunali (CdR), oppure costituire e iscrivere propri siti di raccolta dei RAEE, i cosiddetti luoghi di raggruppamento (LdR), che beneficiano del servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi.

Punti di vendita, installatori e CAT

Luoghi di raggruppamento

FAQ

Obblighi e compiti

Sì, come definito dal D.M. 65/2010 l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è necessaria per svolgere le attività di raccolta e trasporto dei RAEE.

La categoria a cui iscriversi è la 3bis, che comprende: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE); trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

La modalità di iscrizione è descritta nel decreto sopra citato (art. 3 comma 2).

No, l’iscrizione non è obbligatoria.

I rivenditori di AEE possono iscriversi al portale messo a disposizione dal CdC RAEE come:

  • punti di vendita (PdV), per stipulare convenzioni con i centri di raccolta comunali della propria area a cui portare i RAEE consegnati in negozio dai consumatori;
  • luoghi di raggruppamento (LdR), per beneficiare del servizio di ritiro dei RAEE svolto dai Sistemi Collettivi.

L’iscrizione permette inoltre di comunicare al CdC RAEE con modalità semplici e immediate la quantità annuale di RAEE raccolti, assolvendo così a quanto previsto dall’art. 34 del D. Lgs. 49/2014.

La modalità di ritiro “1 contro 1”, disciplinata dal D.M. 65/2010, consiste nell’obbligo per il rivenditore di AEE di ritirare il RAEE consegnato dal consumatore a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, anche in caso di acquisto online. Il ritiro non è obbligatorio se il rifiuto elettronico non presenta tutte le componenti essenziali o se contiene altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie. La raccolta è effettuata all’interno dei locali del punto vendita o in prossimità immediata degli stessi.

Per le vendite online fare riferimento alla FAQ successiva.

Sì, il D. Lgs. 49/2014 definisce all’art. 22 l’obbligo per chi effettua vendite online di AEE di ritirare gratuitamente l’apparecchiatura equivalente riconsegnata dal consumatore e di indicare:

a) i luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali il consumatore può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente;

b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.

Sì, incorrono in una sanzione da 150 a 450 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

La modalità di ritiro “1 contro 0”, disciplinata dal D.M. 121/2016, consiste nel diritto per il consumatore di consegnare gratuitamente i propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superficie di vendita delle AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superficie inferiore. La raccolta è effettuata all’interno dei locali del punto vendita o in prossimità immediata degli stessi.

Le caratteristiche dei contenitori sono definite all’art. 5 comma 2 del D.M. 121/2016:

a) essere liberamente e facilmente fruibili da parte dell’utilizzatore finale;

b) essere adeguatamente segnalati e riconducibili alla disponibilità del rivenditore cui afferiscono;

c) qualora collocati all’interno del punto vendita, essere preferibilmente ubicati in prossimità del punto di accesso o di uscita;

d) qualora collocati all’esterno del punto vendita, essere ubicati in un’area di pertinenza dello stesso, circoscritta, pavimentata, posta al riparo da agenti atmosferici, e che ne consenta la collocazione all’interno del punto vendita a fine giornata;

e) essere predisposti in modo da assicurare che il conferimento e il deposito dei RAEE avvengano in condizioni di sicurezza e senza rischio per l’ambiente e la salute umana;

f) essere strutturati in modo che i RAEE conferiti non siano accessibili e asportabili;

g) riportare visibilmente l’indicazione delle tipologie di RAEE conferibili.

Le caratteristiche sono definite all’art. 1 comma 2 del D.M. 65/2010:

  • non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
  • essere dotato di pavimentazione;
  • essere dotato di un’area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili;
  • essere allestito in modo tale da assicurare che i rifiuti pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 187 del D. Lgs. 152/2006;
  • essere allestito in modo tale da assicurare l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

Sì, devono informare i consumatori della gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

Il trasporto può essere effettuato dal rivenditore di AEE o da un trasportatore che agisca in suo nome purchè iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per ogni trasporto è necessario compilare e firmare il documento di trasporto conforme al modello dell’allegato 2 del D.M. 65/2010, numerato e redatto in tre copie. L’addetto del centro di raccolta sottoscrive le tre copie e ne trattiene una. Le altre copie vengono conservate per tre anni dal rivenditore di AEE; in caso di trasporto effettuato dal trasportatore, una copia rimane al trasportatore, l’altra al rivenditore.

Ogni trasporto deve essere accompagnato anche dallo schedario di carico e scarico.

È un documento previsto dall’allegato 1 del D.M. 65/2010, che ne fornisce un modello, da compilare al momento del ritiro del RAEE riconsegnato dal consumatore. Lo schedario riporta il numero progressivo, il nominativo e l’indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia del rifiuto. Deve essere conservato per tre anni.

E’ un documento previsto dall’allegato 2 del D.M. 65/2010, che ne fornisce un modello, che il rivenditore di AEE o il trasportatore che agisce in suo nome deve numerare, compilare e redigere in tre esemplari. Il trasportatore, se diverso dal rivenditore, gli restituisce una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per sè un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto del CdR, che conserva per tre anni. Il rivenditore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di carico e scarico.

La terza copia del FIR rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE.

Il rivenditore di AEE accede alla propria area riservata sul portale del CdC RAEE: nella sezione Elenco CdR comunali trova l’elenco dei centri di raccolta RAEE della sua zona iscritti al CdC RAEE e disponibili ad accettare i rifiuti elettronici conferiti dalla distribuzione. In caso di centri di raccolta comunali con sede in un Comune diverso dal proprio, è necessario inviare loro la convenzione da firmare prima di iniziare a conferire i RAEE.

L’LdR deve essere conforme alla normativa e possedere i requisiti tecnico-organizzativi definiti all’art. 7 dell’accordo di programma.

Il rivenditore di AEE (sottoscrittore) iscrive l’LdR sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE indicando:

  • la propria anagrafica e i referenti che gestiranno operativamente il servizio;
  • l’indirizzo completo e le caratteristiche del punto di raccolta;

e sottoscrive l’accordo di programma sulla gestione dei RAEE negli LdR.

I premi di efficienza vengono erogati dai produttori di AEE, tramite i Sistemi Collettivi, per ogni missione in cui il carico di RAEE ritirati è pari o superiore alle soglie di buona operatività previste dall’accordo di programma.

Nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, entro fine mese, il CdC RAEE rende disponibili a portale gli estratti conto del trimestre precedente per tutti i sottoscrittori beneficiari dei premi di efficienza. Gli estratti conto contengono l’importo riconosciuto comprensivo dell’IVA. È quindi essenziali per il sottoscrittore indicare l’aliquota IVA applicabile ai premi di efficienza nella propria anagrafica al momento dell’iscrizione.

Per ottenere il premio, il sottoscrittore emette fattura al soggetto indicato sopra ad ogni tabella contenente l’importo. La fattura deve essere inviata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione degli estratti conto sul portale del CdC RAEE.