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Rivenditori di AEE

I rivenditori di AEE sono i soggetti che si occupano della vendita di AEE e del ritiro dei RAEE consegnati dai consumatori.

Modalità di ritiro dei rifiuti elettronici

Le modalità di gestione semplificata dei RAEE in modalità 1 contro 1 e 1 contro 0 sono disciplinate dal D. Lgs. 49/2014 art.11, modificato dalla legge 166/2024, di conversione del decreto Salva infrazioni.

Sulla base di quanto definito dal decreto, i rivenditori di AEE, sia con un punto di vendita fisico, sia che effettuino vendite online, devono iscrivere i depositi preliminari dove effettuano la raccolta dei RAEE sul portale del CdC RAEE, accessibile cliccando sul bottone “Accedi all’area riservata”. L’iscrizione è gratuita e i rivenditori di AEE possono iscrivere i propri siti fisici in qualità di punti di vendita (PdV) oppure in qualità di luoghi di raggruppamento (LdR). I punti di vendita conferiscono i rifiuti elettronici presso i centri di raccolta comunali (CdR), i luoghi di raggruppamento beneficiano del servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi.

Al fine di favorire i rivenditori di AEE nell’adozione di comportamenti in linea con quanto previsto dalla normativa ed evitare il rischio che si possano commettere violazioni che determinerebbero delle sanzioni, il CdC RAEE rende disponibile di seguito:

  • un’interpretazione applicativa della legge 166/2024 che fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni previste;
  • una guida operativa per facilitare il processo di iscrizione sul proprio portale;
  • un fac-simile di DDT da utilizzare per trasportare i RAEE. Il documento attesta il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione, come previsto dalla normativa;
  • ulteriori indicazioni per favorire lo svolgimento dell’attività di gestione dei RAEE in conformità alla normativa vigente, salvaguardando la corretta tracciabilità dei rifiuti.

Punti di vendita, installatori e CAT

Luoghi di raggruppamento

FAQ

Obblighi e compiti

Sì, i rivenditori di AEE devono iscrivere i siti fisici dove effettuano la raccolta dei RAEE sul portale messo a disposizione dal CdC RAEE per gestire i RAEE in modalità semplificata. Possono iscriversi in qualità di:

  • punti di vendita (PdV), per stipulare convenzioni con i centri di raccolta comunali della propria area a cui portare i RAEE consegnati in negozio dai consumatori;
  • luoghi di raggruppamento (LdR), per beneficiare del servizio di ritiro dei RAEE svolto dai Sistemi Collettivi.

La modalità di ritiro “1 contro 1”, disciplinata dal D. Lgs. 49/2014 art.11 comma 1, consiste nell’obbligo per il rivenditore di AEE di ritirare il RAEE consegnato dal consumatore a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente, anche in caso di acquisto online. Il ritiro non è obbligatorio se il rifiuto elettronico non presenta tutte le componenti essenziali o se contiene altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie. La raccolta è effettuata all’interno dei locali del punto vendita o in prossimità immediata degli stessi.

Per le vendite online fare riferimento alla FAQ successiva.

Sì, il D. Lgs. 49/2014 definisce all’art. 22 l’obbligo per chi effettua vendite online di AEE di ritirare gratuitamente l’apparecchiatura equivalente riconsegnata dal consumatore e di indicare:

a) i luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali il consumatore può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente;

b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente e senza maggiori oneri di quelli che ragionevolmente lo stesso sopporterebbe in caso di vendita non a distanza.

L’art.11 del D. Lgs. 49/2014 definisce inoltre in modo esplicito gli obblighi per gestire i RAEE in modalità semplificata anche per coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche.

Sì, incorrono in una sanzione da 150 a 450 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

La modalità di ritiro “1 contro 0”, disciplinata dal D. Lgs. 49/2014 art.11 comma 2, consiste nel diritto per il consumatore di consegnare gratuitamente i propri RAEE di dimensioni inferiori ai 25 cm presso i punti vendita con superficie di vendita delle AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superficie inferiore. La raccolta è effettuata all’interno dei locali del punto vendita o in prossimità immediata degli stessi.

Sì, devono informare i consumatori della gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

Il trasporto può essere effettuato dal rivenditore di AEE o da un trasportatore che agisca in suo nome. In attesa di specifiche indicazioni da parte del legislatore, per gestire i RAEE in forma semplificata, il Centro di Coordinamento RAEE consiglia al rivenditore di AEE, a propria tutela, di suggerire al trasportatore incaricato di iscriversi al portale del CdC stesso.

Il trasporto può avere come:

  • MITTENTE: Consumatore e DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Deposito preliminare, Impianto;
  • MITTENTE: Distributore (presso Punto di Vendita) e DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Deposito preliminare, Impianto;
  • MITTENTE: Distributore (presso Deposito Preliminare) e DESTINATARIO: Centro di Raccolta, Impianto.

Ogni trasporto deve essere accompagnato dall’apposito documento di trasporto, di cui il CdC RAEE ne rende disponibile un fac-simile a questo link.

Il rivenditore di AEE accede alla propria area riservata sul portale del CdC RAEE: nella sezione Elenco CdR comunali trova l’elenco dei centri di raccolta RAEE della sua zona iscritti al CdC RAEE e disponibili ad accettare i rifiuti elettronici conferiti dalla distribuzione. In caso di centri di raccolta comunali con sede in un Comune diverso dal proprio, è necessario inviare loro la convenzione da firmare prima di iniziare a conferire i RAEE.

L’LdR deve essere conforme alla normativa e possedere i requisiti tecnico-organizzativi definiti all’art. 7 dell’accordo di programma.

Il rivenditore di AEE (sottoscrittore) iscrive l’LdR sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE indicando:

  • la propria anagrafica e i referenti che gestiranno operativamente il servizio;
  • l’indirizzo completo e le caratteristiche del punto di raccolta;

e sottoscrive l’accordo di programma sulla gestione dei RAEE negli LdR.

I premi di efficienza vengono erogati dai produttori di AEE, tramite i Sistemi Collettivi, per ogni missione in cui il carico di RAEE ritirati è pari o superiore alle soglie di buona operatività previste dall’accordo di programma.

Nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, entro fine mese, il CdC RAEE rende disponibili a portale gli estratti conto del trimestre precedente per tutti i sottoscrittori beneficiari dei premi di efficienza. Gli estratti conto contengono l’importo riconosciuto comprensivo dell’IVA. È quindi essenziali per il sottoscrittore indicare l’aliquota IVA applicabile ai premi di efficienza nella propria anagrafica al momento dell’iscrizione.

Per ottenere il premio, il sottoscrittore emette fattura al soggetto indicato sopra ad ogni tabella contenente l’importo. La fattura deve essere inviata entro 12 mesi dalla data di pubblicazione degli estratti conto sul portale del CdC RAEE.