Come definito all’art. 29 del D. Lgs. 49/2014, i produttori di AEE possono immettere prodotti sul mercato italiano solo a seguito dell’iscrizione:
presso la Camera di Commercio di competenza;
al Registro nazionale, accessibile dal sito registroaee.it, istituito ai sensi del regolamento 25 settembre 2007 n. 185 per garantire la raccolta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e a consentire la definizione delle quote di mercato.
I produttori di AEE partecipano al sistema coordinato dal CdC RAEE:
in qualità di soggetti firmatari, insieme alle aziende della raccolta e della distribuzione, ad ANCI e al CdC RAEE, degli accordi di programma che regolano le condizioni di servizio presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento;
mettendo a disposizione dei centri di raccolta comunali e dei luoghi di raggruppamento risorse economiche per assicurare un’elevata efficienza del sistema;
costituendo fondi annuali, erogati tramite bandi, per l’infrastrutturazione dei centri di raccolta comunali e la realizzazione di attività di comunicazione locale volte a incentivare la raccolta dei RAEE;
avviando al trattamento i RAEE raccolti e istituendo un sistema per l’adeguato trattamento, caratterizzato dalle migliori tecniche per il recupero e il riciclo disponibili.
I produttori di AEE possono aderire ai Sistemi Collettivi esistenti, di cui si riporta l’elenco completo, oppure costituire nuovi Sistemi Individuali o Collettivi per la gestione dei RAEE domestici. La costituzione di un nuovo Sistema Collettivo implica obbligatoriamente l’iscrizione dello stesso al Centro di Coordinamento RAEE.
La sezione contiene un approfondimento sull’Open Scope, i criteri di classificazione dei prodotti elettronici definiti dal Comitato di vigilanza e controllo RAEE e alcuni chiarimenti dello stesso ente sull’ambito di applicazione del D. Lgs. 49/2014.
Le schede forniscono, in ottemperanza ai requisiti previsti dall’art. 27 del D. Lgs. 49/2014, le informazioni salienti relative alle diverse tipologie di AEE al fine di favorirne un trattamento adeguato una volta dismesse.
È mio dovere farmi carico della gestione delle apparecchiature che immetto sul mercato una volta divenute RAEE?
Il D. Lgs. 49/2014 attribuisce la responsabilità della gestione dei rifiuti elettronici ai produttori, che ne devono assolvere il costo ripartito sulla base della quota di mercato detenuta. Per adempiere ai propri obblighi i produttori possono scegliere di:
Cos’è l’accordo di programma sui RAEE conferiti nei centri di raccolta comunali?
È l’accordo previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 49/2014. Definisce:
Il documento è siglato da ANCI, dai produttori di AEE, dalle aziende della raccolta e dal CdC RAEE.
Scarica l’allegato 1 – Condizioni generali di ritiro dei RAEE
Cos’è l’accordo di programma sui RAEE conferiti presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione?
È l’accordo previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 49/2014. Definisce:
Il documento è siglato dalle aziende della distribuzione, dalle aziende della raccolta, dai produttori di AEE, da ANCI e dal CdC RAEE.
Cosa sono i premi di efficienza?
Sono gli importi che i produttori, tramite i Sistemi Collettivi, sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali e ai luoghi di raggruppamento della distribuzione al verificarsi delle condizioni di buona operatività previste dai relativi accordi di programma, sulla base dei quantitativi di RAEE raccolti.
Cos’è il Fondo Tonnellata Premiata?
È un fondo previsto nell’accordo di cui all’art. 15 del D. Lgs. 49/2014. È’ costituito presso il CdC RAEE dai produttori di AEE che, tramite i Sistemi Collettivi, versano annualmente una contribuzione definita per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai centri di raccolta comunali a cui è stato riconosciuto il premio di efficienza.
Il fondo viene erogato annualmente ai Comuni e alle aziende della raccolta mediante la pubblicazione di uno specifico bando.
Come assolvo all’obbligo di istituire sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE (previsto dal D. Lgs. 49/2014)?
Il CdC RAEE e le associazioni degli operatori del trattamento hanno siglato l’accordo di programma sull’adeguato trattamento, previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 49/2014, che individua i requisiti per la qualificazione delle imprese del settore del trattamento dei RAEE domestici (italiane o estere). L’obiettivo è incrementare la qualità e assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento dei RAEE domestici raccolti sul territorio nazionale. Le imprese del settore del trattamento che superano un audit condotto da verificatori terzi qualificati dal CdC RAEE ottengono la certificazione.
I Sistemi Collettivi hanno l’obbligo di conferire i RAEE domestici raccolti nell’ambito delle attività coordinate dal CdC RAEE esclusivamente ad impianti accreditati per gli specifici raggruppamenti trattati.
Come assolvo al compito di fornire informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato alle aziende del trattamento?
L’art. 27 del D. Lgs. 49/2014 stabilisce che per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del decreto i produttori devono fornire informazioni gratuite, entro un anno dalla data di immissione, su:
Le informazioni possono essere messe a disposizione in forma di manuali e attraverso strumenti elettronici, anche tramite la banca dati predisposta dal CdC RAEE, consultabile a questo link.
CdC RAEE – Il portale del Centro di Coordinamento RAEE
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