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Produttori di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche

I produttori di AEE sono i soggetti che immettono sul mercato le apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Sono responsabili per legge della gestione dei RAEE. Nell’ambito del sistema coordinato dal Centro di Coordinamento RAEE adempiono ai propri obblighi aderendo a Sistemi Collettivi o costituendo Sistemi Individuali per la gestione dei rifiuti elettronici provenienti da nuclei domestici e facendosi carico del costo della loro gestione, ripartito sulla base della quota di mercato detenuta.

Partecipazione al sistema RAEE

Come definito all’art. 29 del D. Lgs. 49/2014, i produttori di AEE possono immettere prodotti sul mercato italiano solo a seguito dell’iscrizione:

presso la Camera di Commercio di competenza;

al Registro nazionale, accessibile dal sito registroaee.it, istituito ai sensi del regolamento 25 settembre 2007 n. 185 per garantire la raccolta delle informazioni necessarie a verificare il rispetto delle prescrizioni normative e a consentire la definizione delle quote di mercato.

I produttori di AEE partecipano al sistema coordinato dal CdC RAEE:

in qualità di soggetti firmatari, insieme alle aziende della raccolta e della distribuzione, ad ANCI e al CdC RAEE, degli accordi di programma che regolano le condizioni di servizio presso i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento;

mettendo a disposizione dei centri di raccolta comunali e dei luoghi di raggruppamento risorse economiche per assicurare un’elevata efficienza del sistema;

costituendo fondi annuali, erogati tramite bandi, per l’infrastrutturazione dei centri di raccolta comunali e la realizzazione di attività di comunicazione locale volte a incentivare la raccolta dei RAEE;

avviando al trattamento i RAEE raccolti e istituendo un sistema per l’adeguato trattamento, caratterizzato dalle migliori tecniche per il recupero e il riciclo disponibili.

Adesione ai Sistemi Collettivi

I produttori di AEE possono aderire ai Sistemi Collettivi esistenti, di cui si riporta l’elenco completo, oppure costituire nuovi Sistemi Individuali o Collettivi per la gestione dei RAEE domestici. La costituzione di un nuovo Sistema Collettivo implica obbligatoriamente l’iscrizione dello stesso al Centro di Coordinamento RAEE.

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

La sezione contiene un approfondimento sull’Open Scope, i criteri di classificazione dei prodotti elettronici definiti dal Comitato di vigilanza e controllo RAEE e alcuni chiarimenti dello stesso ente sull’ambito di applicazione del D. Lgs. 49/2014.

Schede Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Le schede forniscono, in ottemperanza ai requisiti previsti dall’art. 27 del D. Lgs. 49/2014, le informazioni salienti relative alle diverse tipologie di AEE al fine di favorirne un trattamento adeguato una volta dismesse.

Apparecchi di illuminazione

Apparecchi di riscaldamento a biomassa

Asciugatrici

Aspirapolvere

Caldaie a biomassa

Cappe aspiranti

Cartucce Toner, Ink-Jet e Sacche Ink

Condizionatori

Console per videogiochi

Dispositivi elettromeccanici o elettronici modulari o da serie civile

Elettroutensili

Fotocamere

Frigoriferi e congelatori

Lampade fluorescenti

Lampade LED

PC portatili

Piani cottura

Scaldacqua elettrici

Schermi a tubo catodico

Schermi al plasma

Schermi e display per videocitofonia e domotica

FAQ

Il D. Lgs. 49/2014 attribuisce la responsabilità della gestione dei rifiuti elettronici ai produttori, che ne devono assolvere il costo ripartito sulla base della quota di mercato detenuta. Per adempiere ai propri obblighi i produttori possono scegliere di:

  • aderire ad un Sistema Collettivo di gestione dei RAEE domestici esistente;
  • costituire un Sistema Individuale;
  • costituire, insieme ad altri produttori di AEE, un nuovo Sistema Collettivo di gestione dei RAEE domestici, che dovrà obbligatoriamente iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE.

È l’accordo previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 49/2014. Definisce:

  • le condizioni e i tempi adeguati di ritiro dei RAEE dai centri di raccolta;
  • la responsabilità di avviare i RAEE raccolti al trattamento adeguato in impianti autorizzati;
  • i premi di efficienza che i produttori sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali attraverso i Sistemi Collettivi;
  • la costituzione di un fondo per l’implementazione di nuovi centri di raccolta comunali e l’adeguamento di quelli esistenti erogato tramite specifici bandi.

Il documento è siglato da ANCI, dai produttori di AEE, dalle aziende della raccolta e dal CdC RAEE.

Leggi l’accordo di programma

Scarica l’allegato 1 – Condizioni generali di ritiro dei RAEE

Scarica l’allegato 2 – Convenzione operativa

È l’accordo previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 49/2014. Definisce:

  • le condizioni e i tempi adeguati di ritiro dei RAEE dai luoghi di raggruppamento;
  • i premi di efficienza che i produttori sono tenuti ad erogare ai luoghi di raggruppamento attraverso i Sistemi Collettivi;
  • le modalità di supporto ai rivenditori di AEE da parte del CdC RAEE per lo svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006.

Il documento è siglato dalle aziende della distribuzione, dalle aziende della raccolta, dai produttori di AEE, da ANCI e dal CdC RAEE.

Leggi l’accordo di programma

Scarica l’allegato 1 – Disciplina dei conferimenti di RAEE ritirati dai distributori, installatori e centri di assistenza tecnica presso i centri di raccolta comunali

Sono gli importi che i produttori, tramite i Sistemi Collettivi, sono tenuti ad erogare ai centri di raccolta comunali e ai luoghi di raggruppamento della distribuzione al verificarsi delle condizioni di buona operatività previste dai relativi accordi di programma, sulla base dei quantitativi di RAEE raccolti.

È un fondo previsto nell’accordo di cui all’art. 15 del D. Lgs. 49/2014. È’ costituito presso il CdC RAEE dai produttori di AEE che, tramite i Sistemi Collettivi, versano annualmente una contribuzione definita per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai centri di raccolta comunali a cui è stato riconosciuto il premio di efficienza.

Il fondo viene erogato annualmente ai Comuni e alle aziende della raccolta mediante la pubblicazione di uno specifico bando.

Il CdC RAEE e le associazioni degli operatori del trattamento hanno siglato l’accordo di programma sull’adeguato trattamento, previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 49/2014, che individua i requisiti per la qualificazione delle imprese del settore del trattamento dei RAEE domestici (italiane o estere). L’obiettivo è incrementare la qualità e assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento dei RAEE domestici raccolti sul territorio nazionale. Le imprese del settore del trattamento che superano un audit condotto da verificatori terzi qualificati dal CdC RAEE ottengono la certificazione.

I Sistemi Collettivi hanno l’obbligo di conferire i RAEE domestici raccolti nell’ambito delle attività coordinate dal CdC RAEE esclusivamente ad impianti accreditati per gli specifici raggruppamenti trattati.

L’art. 27 del D. Lgs. 49/2014 stabilisce che per ogni nuova tipologia di AEE immessa per la prima volta sul mercato e rientrante nel campo di applicazione del decreto i produttori devono fornire informazioni gratuite, entro un anno dalla data di immissione, su:

  • i materiali che la compongono;
  • il punto dell’apparecchiatura in cui si trovano le sostanze e le miscele pericolose.

Le informazioni possono essere messe a disposizione in forma di manuali e attraverso strumenti elettronici, anche tramite la banca dati predisposta dal CdC RAEE, consultabile a questo link.