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Installatori di AEE

I soggetti che nell’ambito della propria attività installano apparecchiature elettriche ed elettroniche, come elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi, centri di assistenza tecnica, ecc., realizzano propri punti di raccolta presso i quali stoccare i rifiuti elettronici provenienti dalle utenze domestiche a seguito dell’installazione di nuovi prodotti. Al momento dell’installazione di un nuovo prodotto equivalente, questi soggetti hanno infatti l’obbligo normativo di ritirare il RAEE presso il consumatore finale (D. Lgs. 49/2014 art.11 comma 9). Il ritiro non è obbligatorio se i RAEE non presentano tutte le componenti essenziali o se contengono altri tipi di rifiuto, come ad esempio alimenti o stoviglie.

Gli installatori iscrivono il sito fisico dove raccolgono i RAEE domestici sul portale del CdC RAEE e usufruiscono del servizio di ritiro da parte dei Sistemi Collettivi previa:

  • sottoscrizione della Convenzione operativa;
  • garanzia di una quantità annua minima pari a 1.200 kg di rifiuti appartenenti ai raggruppamenti 1, 2, 3 e 4 e 120 kg di rifiuti appartenenti al raggruppamento 5;
  • garanzia di una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023, come definito nel documento Condizioni di servizio.

Documenti

Condizioni di servizio

Il documento descrive modalità operative e livelli di servizio uniformi per tutti i punti di raccolta costituiti dagli installatori.

Definisce inoltre:

  • il peso minimo di RAEE da raccogliere per ogni servizio di ritiro al fine di evitare inefficienze del sistema;
  • gli obblighi delle parti coinvolte – installatori e Sistemi Collettivi – nella gestione dei punti di raccolta;
  • le inefficienze o mancanze che generano l’erogazione di sanzioni e l’importo delle stesse;
  • la documentazione necessaria per ogni servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi;
  • gli importi economici erogati dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi per tutti i ritiri che rispettano i requisiti di efficienza.

Convenzione operativa

È un contratto che regola i servizi di gestione dei RAEE ai sensi del D. Lgs. 49/2014. La sottoscrizione del documento da parte degli installatori è vincolante per l’iscrizione del proprio punto di raccolta sul portale del CdC RAEE.

FAQ

Obblighi e compiti

Sì, gli installatori di AEE devono iscrivere i siti fisici dove effettuano la raccolta dei RAEE sul portale messo a disposizione dal CdC RAEE per gestire i RAEE in modalità semplificata.

L’installatore deve:

  • iscrivere il punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sul portale del CdC RAEE;
  • sottoscrivere la Convenzione operativa;
  • garantire presso il punto di raccolta una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto definito dal Decreto 20 febbraio 2023 n.40;
  • garantire una quantità minima annua di rifiuti gestiti pari a 1.200 kg per R1, R2, R3 e R4 e 120 kg per R5.

L’installatore (sottoscrittore) iscrive il punto di raccolta sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE, indicando:

  • la propria anagrafica e i referenti che gestiranno operativamente il servizio;
  • l’indirizzo completo e le caratteristiche del punto di raccolta.

Per R1 e R2: Scarrabile / pallet a perdere filmati (è possibile anche lo stoccaggio di pezzi a terra).

Per R3: Ceste / pallet a perdere filmati.

Per R4: Scarrabile / ceste / pallet a perdere filmati.

Per R5: Contenitori lampade (piccolo/grande) / pallet.

Sì, il documento Condizioni di servizio definisce al punto 3.5 i pesi di buona pratica dei RAEE da raggiungere prima di effettuare la richiesta di ritiro.

Il peso viene verificato a destino.

App myRdR

Il Centro di Coordinamento RAEE ha sviluppato l’app myRdR dedicata ai referenti dei siti di raccolta per la prenotazione rapida e immediata del ritiro dei RAEE.