Il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 definisce il “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata” in vigore dallo scorso 16 settembre 2023. Tale Regolamento pone in capo al Centro di coordinamento RAEE alcuni compiti, e l’art. 7 comma 2 recita: “La capacità tecnica necessaria per l’esecuzione di attività di preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso dei requisiti di cui all’allegato 1, paragrafo 4, anche l’aggiornamento professionale, a cura del Centro di coordinamento RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.”
Pertanto, il CdC RAEE organizza corsi di aggiornamento professionale rivolti ai soggetti interessati, ed in particolare ai responsabili dei centri di preparazione per il riutilizzo, i quali devono essere già in possesso dei requisiti minimi previsti al punto 4 dell’Allegato 1 del decreto 119/2023 e avere a disposizione e conoscere la normativa CENELEC EN 50614: 2020.
I corsi vengono erogati in presenza e le iscrizioni sono possibili fino ad esaurimento posti. Per info scrivere a ppraee@cdcraee.it
Archivio corsi:
Milano – 25/11/2024
L’accordo di programma relativo al trattamento dei RAEE, previsto dall’art. 33 comma 5 lettera g del D. Lgs. 49/2014, individua i requisiti per la qualificazione delle aziende di trattamento dei RAEE al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento dei rifiuti elettronici domestici raccolti sul territorio nazionale.
Il testo attualmente vigente, siglato da ASSORAEE, Assorecuperi, Assofermet e dal CdC RAEE, è in vigore dal 15 ottobre 2021.
L’accreditamento presso il CdC RAEE avviene a seguito del rilascio di un’apposita certificazione, ottenuta al superamento di un audit condotto da verificatori terzi qualificati dal consorzio.
Gli enti attualmente incaricati di condurre le verifiche sono:
I Sistemi Collettivi hanno l’obbligo di conferire i RAEE domestici raccolti nell’ambito delle attività coordinate dal CdC RAEE esclusivamente ad impianti accreditati.
In questa sezione sono disponibili i documenti e i moduli funzionali all’accreditamento degli impianti di trattamento presso il CdC RAEE.
Le specifiche tecniche descrivono nel dettaglio i requisiti di trattamento ulteriori rispetto alla normativa vigente e le modalità di verifica.
SPECIFICHE TECNICHE ATTUALMENTE IN VIGORE | REVISIONE | DATA PUBBLICAZIONE | FORMATO |
---|---|---|---|
ST_01_ R1_Mix | 2.0 | Luglio 2023 | |
ST_1A_R1_VFC | 2.0 | Luglio 2023 | |
ST_1B_R1_VHC | 2.0 | Luglio 2023 | |
ST_02_R1_Climatizzatori | 2.0 | Luglio 2023 | |
ST_03_R1_Frigoriferi ammoniaca | 2.0 | Luglio 2023 | |
ST_05_R2_Apparecchiature di grandi dimensioni | 2.1 | Febbraio 2024 | |
ST_06_R3_CRT | 2.0 | Luglio 2023 | |
ST_07_R3_FPD | 2.0 | Luglio 2023 | |
ST_09_R4_Elettronica consumo | 2.2 | Maggio 2024 | |
ST_10_R5_Lampade | 2.0 | Luglio 2023 | |
ST_Allegato A_Recupero e riciclaggio | 1.0 | Settembre 2021 | |
ST_Allegato B_Analisi laboratorio | 2.0 | Luglio 2023 | |
ST_Allegato C_Preparazione lotto | 2.0 | Luglio 2023 |
Documenti in vigore fino al 31 dicembre 2023
Allegato 1_Regolamento operativo_1.2_dic21
ST_02_R1_Climatizzatori_1.1_gen22
ST_03_R1_Frigoriferi ammoniaca_1.0_dic21
ST_05_R2_Apparecchiature di grandi dimensioni_1.0_set21
ST_09_R4_Elettronica consumo_1.1_nov21
ST_Allegato B_Analisi laboratorio_1.1_gen22
ST_Allegato C_Preparazione lotto_1.0_set21
Le schede forniscono, in ottemperanza ai requisiti previsti dall’art. 27 del D. Lgs. 49/2014, le informazioni salienti relative alle diverse tipologie di AEE al fine di favorirne un trattamento adeguato una volta dismesse.
Cos’è l’accreditamento?
L’accreditamento rappresenta la possibilità, per un impianto, di ricevere i RAEE di uno specifico raggruppamento dai Sistemi Collettivi ai fini del trattamento. Si ottiene a seguito del possesso della certificazione per una sub-categoria caratterizzante per quel raggruppamento.
Dove trovo i requisiti per accreditarmi?
I requisiti per l’accreditamento sono indicati nel testo dell’accordo di programma sull’adeguato trattamento e nelle singole specifiche tecniche.
Quali sono i tempi e i costi per ottenere l’accreditamento?
La durata delle verifiche dipende dalla tipologia di impianto, sulla base di quanto indicato nei documenti relativi all’accordo di programma sull’adeguato trattamento; l’iter deve concludersi al più tardi entro 4 mesi dall’audit in campo.
I costi delle verifiche vengono definiti contrattualmente direttamente con l’ente di certificazione scelto e sono a carico dell’impianto che ne fa richiesta.
Qual è la differenza tra certificazione e accreditamento?
La certificazione è la capacità di un impianto di trattare i RAEE di una delle sub-categorie previste dall’allegato 2 dell’accordo, nel rispetto di quanto richiesto dalle relative specifiche tecniche. Si ottiene a seguito del superamento di un apposito audit di verifica condotto da enti terzi ed ha una durata di 24 mesi.
L’accreditamento rappresenta la possibilità, per un impianto certificato, di ricevere i RAEE di uno specifico raggruppamento. Si ottiene a seguito del possesso della certificazione per una sub-categoria caratterizzante per quel raggruppamento ed è subordinato al mantenimento della certificazione stessa.
Ai fini del trattamento, i Sistemi Collettivi hanno l’obbligo di consegnare i RAEE domestici esclusivamente agli impianti accreditati per i raggruppamenti. L’impianto certificato per una o più sub-categorie residuali può ricevere i RAEE della/e sub-categoria/e da parte degli impianti accreditati per il raggruppamento.
Come faccio a richiedere l’accreditamento?
Per avere l’accreditamento per uno specifico raggruppamento un impianto deve prima ottenere la certificazione per almeno una delle sub-categorie di RAEE definite caratterizzanti per il raggruppamento stesso. L’elenco delle sub-categorie è riportato nell’allegato 2 dell’accordo sul trattamento.
Salvo comunicazioni diverse da parte del CdC RAEE, per richiedere la certificazione un operatore deve registrarsi al portale del CdC RAEE (accessibile dal sito www.cdcraee.it) e attivare il relativo iter come descritto nel Manuale Operativo. La richiesta di certificazione prevede di indicare la tipologia di RAEE da certificare, l’ente di certificazione scelto e una serie di dati anagrafici dell’impianto.
Quali sono le sub-categorie di RAEE?
Le sub-categorie di RAEE per le quali l’impianto di trattamento può richiedere la certificazione sono elencate nell’allegato 2 dell’accordo sul trattamento.
Le sub-categorie sono classificate come caratterizzanti o residuali per il raggruppamento. L’impianto certificato per una sub-categoria caratterizzante ottiene automaticamente l’accreditamento per il raggruppamento a cui la sub-categoria appartiene.
Qual è la differenza tra raggruppamenti e sub-categorie?
I raggruppamenti sono i cinque gruppi in cui viene organizzata la raccolta differenziata dei RAEE a partire dalle isole ecologiche; attualmente sono disciplinati sulla base del Decreto 20 febbraio 2023 n.40.
Le sub-categorie sono le tipologie di RAEE che, pur appartenendo ad un medesimo raggruppamento, necessitano un trattamento particolare e differenziato.
All’interno di ciascun raggruppamento possono essere presenti più sub-categorie, che si classificano come caratterizzanti o residuali. Il possesso della certificazione per una sub-categoria caratterizzante conferisce automaticamente l’accreditamento per il raggruppamento di cui la sub-categoria fa parte.
Qual è la durata dell’accreditamento?
La durata dell’accreditamento per ogni singolo raggruppamento è subordinata al mantenimento della certificazione per almeno una delle sub-categorie classificate come caratterizzanti per il raggruppamento stesso. Un impianto può essere accreditato per più raggruppamenti, ciascuno con la propria scadenza.
Qual è la durata della certificazione?
La durata della certificazione è pari a due anni ed è subordinata alle seguenti condizioni:
Gli impianti che gestiscono i RAEE hanno l’obbligo di iscriversi al registro predisposto dal CdC RAEE?
Sì, l’iscrizione al registro è un obbligo di legge, come definito all’art. 33 del D. Lgs. 49/2014.
L’iscrizione è gratuita ed è richiesta anche agli impianti che svolgono la sola attività di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti elettronici (operazione R13) indipendentemente dalla loro origine (domestica o professionale).
Gli impianti che gestiscono i RAEE hanno l’obbligo di rendicontare annualmente al CdC RAEE le quantità gestite?
Sì, la comunicazione è obbligatoria e deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, come definito all’art. 33 del D. Lgs. 49/2014.
Per effettuare la dichiarazione è necessario accedere alla propria area riservata sul portale del CdC RAEE. La dichiarazione deve essere compilata anche qualora non siano stati gestiti RAEE (dichiarazione a zero).
Gli impianti che gestiscono i RAEE hanno l’obbligo di accreditarsi presso il CdC RAEE?
No, l’accreditamento non è obbligatorio. È necessario esclusivamente per ricevere i RAEE di origine domestica conferiti dai Sistemi Collettivi nell’ambito dell’accordo di programma sull’adeguato trattamento siglato tra le associazioni delle aziende del trattamento e il CdC RAEE.
Cosa devo fare per aprire un impianto che si occupa del trattamento dei RAEE?
Il soggetto che desidera aprire un impianto di trattamento dei RAEE deve rivolgersi alle autorità competenti per la verifica delle autorizzazioni necessarie e valutare gli aspetti tecnico/economici, eventualmente con un esperto di settore.
Il CdC RAEE mette a disposizione una mappa degli impianti presenti in Italia registrati al proprio portale e le schede che illustrano la composizione di alcune AEE al fine di favorirne un trattamento adeguato.
Il CdC RAEE non fornisce attività di consulenza per la realizzazione di impianti di trattamento RAEE.
CdC RAEE – Il portale del Centro di Coordinamento RAEE
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