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15 Dicembre 2022

Definito il nuovo Accordo di programma con la distribuzione

L’accordo di programma che regola le condizioni di servizio presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione per il triennio 2022 – 2024 è stato siglato dal CdC RAEE, dalle associazioni di categoria dei produttori di AEE, dalle associazioni di categoria della distribuzione e da quelle delle aziende della raccolta e ha validità dal 1° gennaio 2023.
Il documento, previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 49/2014, specifica le caratteristiche che devono possedere i luoghi di raggruppamento dei RAEE istituiti dai rivenditori di AEE e definisce le modalità operative di gestione dei rifiuti elettronici raccolti.

In ottica di incrementare l’efficienza del sistema, le principali novità introdotte sono la revisione al rialzo a partire dal primo trimestre 2023 dei premi di efficienza riconosciuti dai produttori di AEE attraverso i Sistemi Collettivi al verificarsi di condizioni di buona operatività e la scelta di un meccanismo di incentivazione basato sulla classe di appartenenza di ciascun luogo di raggruppamento.

Nel dettaglio:

        • Classe L1: classe base a cui appartengono tutti gli LdR che non appartengono alle classi successive.
        • Premialità: 61 €/ton per R1 e R3, 127 €/ton per R2 e R4, 330 €/ton per R5

        • Classe L2: appartengono a questa classe gli LdR che nel corso del 2022 hanno conferito al sistema gestito dal Centro di Coordinamento RAEE complessivamente almeno quanto conferito nel 2021.
        • Premialità: 62 €/ton per R1 e R3, 130 €/ton per R2 e R4, 337 €/ton per R5

        • Classe L3: appartengono a questa classe gli LdR che nel corso del 2022 hanno conferito al sistema gestito dal Centro di Coordinamento RAEE complessivamente più del 10% di quanto conferito nel 2021.
        • Premialità: 64 €/ton per R1 e R3, 133 €/ton per R2 e R4, 347 €/ton per R5

Nel 2024 verranno riconosciuti importi economici ulteriormente incrementati.

La classe di premialità viene assegnata ogni anno solare con validità dal 1° gennaio e viene calcolata come computazione del totale della raccolta effettuata presso il luogo di raggruppamento nei dodici mesi antecedenti, a partire dal 1° novembre fino al 31 ottobre.

Ai ritiri sotto la soglia di buona operatività e sopra la soglia minima di conferimento viene attribuito un premio pari a 30€/ton, incrementato rispetto al 20€/ton attualmente vigente.

Un’altra importante novità introdotta nel documento è la costituzione presso il Centro di Coordinamento di due Fondi di 300mila euro ciascuno da parte dei produttori di AEE, il primo da assegnare alle associazioni di categoria che si impegnano a promuovere la creazione di nuovi luoghi di raggruppamento della distribuzione presso i loro associati, il secondo da assegnare tramite bandi specifici ai distributori che svilupperanno progetti sperimentali per effettuare azioni di incremento della raccolta.

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