È stato sottoscritto ieri, 17 marzo, il nuovo accordo di programma che regola le condizioni economiche e di servizio presso i centri di raccolta comunali per il triennio 2025 – 2027 tra ANCI, i produttori di AEE, le aziende della raccolta e il CdC RAEE. Il nuovo documento, redatto sulla base dell’art.15 del D. Lgs. 49/2014, ha validità retroattiva dal 1 gennaio 2025 e introduce importanti novità, relative soprattutto a sensibili incrementi economici, finalizzate a favorire l’ottimizzazione della raccolta sia in termini di quantitativi complessivi che di efficienza qualitativa.
Illustriamo di seguito tutte le novità.
- Incremento dell’importo dei premi di efficienza e riduzione della scala di classi determinate dalla raccolta pro capite del Comune
I premi di efficienza sono i riconoscimenti economici per ogni tonnellata di RAEE correttamente gestita che i produttori di AEE, tramite i Sistemi Collettivi, mettono a disposizione dei Comuni e dei gestori della raccolta che possiedono i requisiti per riceverli. Per poter ricevere i premi di efficienza è necessario richiedere il ritiro e l’allontanamento dal centro di raccolta di quantitativi di RAEE almeno pari o superiori alla soglia di buona operatività, diversa per ciascun raggruppamento.
Al raggiungimento della soglia di buona operatività nell’anno in corso sarà possibile ricevere:

Ogni Comune rientra in una specifica classe a seconda del proprio risultato pro capite, calcolato sul totale della raccolta effettuata in tutti i centri di raccolta presenti nel Comune nel periodo che va dal’1 novembre al 31 ottobre precedente. I criteri per determinare la classe di appartenenza sono i seguenti:
- Raccolta pro capite del Comune da 0 fino a 7 kg/ab incluso: Classe 1
- Raccolta pro capite del Comune da oltre 7 fino a 9 kg/ab incluso: Classe 2
- Raccolta pro capite del Comune da oltre 9 kg/ab: Classe 3
Viene incrementato per l’intero triennio anche il premio destinato ai Comuni per ciascun ritiro che supera la soglia minima ma che non raggiunge la soglia di buona operatività, che sale da 20 a 30 €/ton.
I Comuni che possiedono i requisiti per ricevere i premi di efficienza, ma che non effettuano l’attività di microraccolta dei RAEE (raccolta domiciliare, raccolte straordinarie periodiche, servizio ai negozi che ritirano i RAEE dei clienti, etc…) ricevono i premi dedicati alla Classe 1 indipendentemente dal proprio risultato pro capite. Per indicare l’effettuazione della microraccolta da parte di un gestore iscritto al portale del CdC RAEE è sufficiente compilare l’apposita sezione dell’area riservata.
Al fine di incentivare l’incremento della raccolta, l’accordo prevede inoltre che se i centri di raccolta comunali raccoglieranno complessivamente almeno 300.000 tonnellate annue di RAEE, gli importi dei premi di efficienza per l’anno seguente verranno ulteriormente aumentati, come mostra la tabella che segue:

2. Introduzione di premi economici per le raccolte effettuate presso strutture con funzione pubblica
I Comuni e le società di gestione rifiuti, se in possesso dei requisiti, avranno diritto a ricevere i premi di efficienza anche per i ritiri di RAEE che dovessero avvenire presso specifici punti di raccolta diversi dai centri di raccolta comunali. Rientrano tra questi punti di raccolta strutture dove la raccolta viene effettuata in grandi quantità, come: sedi comunali, scuole, infrastrutture di quartiere o uffici pubblici. Le modalità di servizio di questi punti verranno definite in appositi protocolli.
3. Incremento degli importi dei fondi destinati all’implementazione del sistema RAEE
I produttori di AEE, tramite i Sistemi Collettivi, costituiscono un fondo finalizzato all’infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei centri di raccolta con il fine ultimo di migliorare l’efficienza del sistema RAEE. Le risorse economiche vengono assegnate ai Comuni mediante la partecipazione ai relativi bandi gestiti dal Centro di Coordinamento RAEE. Per il prossimo triennio gli importi stanziati aumentano complessivamente fino a un massimo di 17,7 milioni di euro così ripartiti:
- fino a 15 milioni per il Fondo infrastrutturazione centri di raccolta, destinato alla realizzazione di nuovi centri di raccolta, all’ammodernamento di quelli esistenti e all’implementazione di campagne di raccolta;
- 1,2 milioni di euro per il Fondo comunicazione sui RAEE, destinato alla realizzazione di progetti di comunicazione locale;
- 1,5 milioni di euro per il Fondo microraccolta sui RAEE che ha l’obiettivo di favorire l’implementazione di progetti finalizzati all’intercettazione di quantitativi di RAEE con azioni di prossimità.
4. Nuova gestione della raccolta dei RAEE del raggruppamento 4
Al fine di favorire il miglioramento qualitativo della raccolta dei RAEE del raggruppamento 4, i Sistemi Collettivi forniranno, nel rispetto di un piano d’azione concordato, appositi contenitori per la raccolta dei soli RAEE contenenti batterie al litio. La raccolta dei RAEE non contenenti batterie continuerà invece ad essere effettuata nelle apposite unità di carico già concordate e consegnate dai Sistemi Collettivi.
Faq
Da quando entrano in vigore le condizioni previste dal nuovo accordo?
Il nuovo accordo entra in vigore il 17 marzo 2025, data della sigla, ma è retroattivo. Questo significa che le condizioni previste dal documento hanno validità dall’1 gennaio 2025.
Cosa sono la soglia minima e la soglia di buona operatività e a quanto corrispondono?
La soglia minima di operatività è il limite minimo di chili da raccogliere in occasione di ogni ritiro affinché il ritiro, presso un CdR che ha le idonee caratteristiche, possa ricevere un contributo di 30 €/ton.
La soglia di buona operatività è il limite minimo di chili da raccogliere in occasione di ogni ritiro affinché il ritiro , presso un CdR che ha le idonee caratteristiche, possa ricevere il premio di efficienza previsto per il raggiungimento di questa soglia, che è almeno pari a 64 €/ton per R1 e R3, 135 €/ton per R2 e R4 e 340 €/ton per R5.
Le soglie minima e di buona operatività per ciascun raggruppamento sono le seguenti:
Quali prerequisiti devo possedere per accedere ai premi di efficienza?
I prerequisiti per accedere ai premi di efficienza sono indicati al punto 8.4 dell’accordo. Come nel documento precedente, sulla base dei prerequisiti posseduti, i soggetti beneficiari possono appartenere alla categoria CU1 oppure alla categoria CU2, caratterizzate dal riconoscimento di importi economici differenti. Per appartenere alla categoria CU1 sono necessari:
- l’incondizionata apertura di almeno un CdR nel Comune ai distributori, centri di assistenza tecnica, installatori presenti sul proprio territorio. In alternativa, se questi soggetti portano i RAEE in un CdR di un Comune contiguo, è necessario presentare al CdC RAEE idonea documentazione di accordo tra i Comuni;
- la sottoscrizione della documentazione presentata dal soggetto detentore per il conferimento dei RAEE dual use;
- l’indicazione sul portale web del CdC RAEE di un valido calendario di apertura per i ritiri;
- un peso netto di RAEE ritirati per singolo viaggio presso il CdR almeno pari alla soglia minima di operatività prevista nel documento.
Per appartenere alla categoria CU2 è necessario possedere tutti i requisiti previsti per la categoria CU1 e in più eseguire attività di microraccolta (raccolta domiciliare, raccolte straordinarie periodiche, servizio ai negozi che ritirano i RAEE dei clienti, etc…). Per indicare l’effettuazione della microraccolta da parte di un gestore iscritto al portale del CdC RAEE è sufficiente compilare l’apposita sezione dell’area riservata.
Tra i requisiti per l’idoneità ai premi di efficienza vi è la sottoscrizione della documentazione presentata dal soggetto detentore per il conferimento dei RAEE dual use (allegato previsto al punto 7.1 dell’accordo). Quali implicazioni ha la sottoscrizione di questo documento per il gestore del centro di raccolta?
Nessuna, il documento in questione è un’autodichiarazione di conferimento dei RAEE dual use da parte del soggetto conferente che quindi se ne assume la responsabilità. Il gestore del centro di raccolta, con la firma del documento, si limita a prendere atto che il conferimento sia avvenuto.
Tra i prerequisiti per i beneficiari della categoria CU2 vi è l’effettuazione di attività di microraccolta. In cosa consiste questa attività e come faccio a dimostrare che la eseguo?
L’attività di microraccolta è definita nel documento come “modelli e circuiti di raccolta dei RAEE diversi dal ritiro dei RAEE presso i centri di raccolta”. Alcuni esempi di questa attività sono: iniziative di raccolta dei piccoli RAEE nelle scuole, servizio di ritiro domiciliare dei RAEE, posizionamento di postazioni fisse o mobili sul territorio per il conferimento dei RAEE da parte dei cittadini, ecc.
Per dichiarare lo svolgimento dell’attività di microraccolta bisogna compilare l’apposito campo presente sul portale del CdC RAEE (area riservata) e caricare la documentazione che attesta lo svolgimento dell’attività. I passaggi da seguire sono i seguenti:
- accedere alla sezione “Conferenti” nella scheda del Servizio;
- cliccare su “Dichiarazione di effettuazione di attività di microraccolta”;
- caricare la documentazione che testimonia l’esecuzione dell’attività di microraccolta: è sufficiente descrivere l’attività di microraccolta svolta e, se disponibili, caricare i documenti a dimostrazione;
- salvare la scheda del Servizio al termine delle modifiche.
L’attribuzione della premialità massima decorre a partire dal mese successivo rispetto alla data di inserimento dell’attività di microraccolta.
Il riconoscimento economico per le missioni che raggiungono la soglia minima è previsto anche dal nuovo accordo?
Sì, anche il nuovo accordo prevede l’erogazione di un premio economico, pari a 30€/ton, per i ritiri che raggiungono pesi uguali o superiori ai pesi minimi di saturazione, ma che non raggiungono le soglie di buona operatività. Per beneficiare del contributo è necessario rispettare i medesimi prerequisiti utilizzati per i premi di efficienza.
Come faccio a ricevere i premi di efficienza che mi spettano?
A fine dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre è possibile scaricare dal portale del CdC RAEE (area riservata) l’estratto conto con l’elenco dei ritiri premiati (e i relativi importi) eseguiti nel trimestre precedente. A questo punto è necessario emettere i documenti contabili per l’incasso ai relativi Sistemi Collettivi entro 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto conto per ricevere il pagamento a 30 giorni data documento fine mese. Se l’importo complessivo che devo ricevere da un singolo Sistema Collettivo non supera i 50€, l’importo potrebbe essere visualizzato direttamente nell’ultimo estratto conto dell’anno solare di riferimento.
Quali unità di carico sono previste per la raccolta dei RAEE?
Le unità di carico sono i contenitori (come scarrabili, ceste, pallet, contenitori per lampade) forniti dai Sistemi Collettivi, tramite i propri operatori logistici, ai centri di raccolta comunali, secondo le modalità previste dal contratto di comodato d’uso. Sono previste specifiche unità di carico per ciascun raggruppamento:
Al fine di favorire il miglioramento qualitativo della raccolta dei RAEE del raggruppamento 4, il nuovo accordo introduce il posizionamento di nuovi contenitori per la raccolta dei RAEE contenenti batterie al litio, da affiancare all’unità di carico già presente presso il centro di raccolta dove dovranno essere conferiti solo i RAEE che non contengono batterie. Il contenitore dedicato a RAEE contenenti batterie al litio verrà posizionato dai Sistemi Collettivi nel rispetto di un piano d’azione concordato.
Per quanto riguarda la raccolta dei pannelli fotovoltaici, i gestori dei centri di raccolta hanno diritto a richiedere ai Sistemi Collettivi la fornitura di pallet di misura adeguata.
In linea con l’accordo precedente, spetta ai Sistemi Collettivi e ai gestori dei centri di raccolta concordare congiuntamente quali sono le unità di carico da posizionare per garantire l’ottimizzazione della gestione dei RAEE.
Il nuovo accordo conferma i fondi finalizzati all’implementazione del sistema RAEE?
Sì, il nuovo accordo conferma i fondi infrastrutturazione dei centri di raccolta e comunicazione. In particolare, il fondo infrastrutturazione dei centri di raccolta prevede una contribuzione superiore rispetto agli importi previsti nell’accordo precedente e pari a 25 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai centri di raccolta iscritti e premiabile ai sensi dell’art. 9 dell’accordo di programma per l’intero triennio 2025 – 2027. Il fondo comunicazione ammonta invece a 1,2 milioni di euro complessivi.
Ai fondi infrastrutturazione centri di raccolta e comunicazione si aggiunge il fondo per incentivare l’avvio di attività e progetti locali di microraccolta dei piccoli rifiuti elettronici, per cui i produttori di AEE mettono a disposizione 1,5 milioni di euro complessivi.
Questi fondi saranno erogati mediante la pubblicazione di specifici bandi gestiti dal Centro di Coordinamento RAEE.