La Legge 30 dicembre 2023 n. 214 modifica il D.Lgs. 49/2014 in merito agli obblighi dei Sistemi Individuali e Collettivi dei Produttori di AEE e alle quote di mercato rappresentate da questi ultimi per partecipare al Sistema RAEE.
All’art. 8 sono stati aggiunti tre commi (3-bis, 3-ter, 3-quater) che introducono l’obbligo per i Sistemi Individuali e Collettivi di rendere pubblici i contributi ambientali. In particolare: i Sistemi Individuali e Collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti. Queste informazioni devono essere aggiornate entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi. I Sistemi Collettivi, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità anche degli importi dei contributi così determinati.
Con riferimento all’art. 10, comma 10-bis, viene stabilito che la quota di mercato di AEE che ciascun Sistema Collettivo deve rappresentare, intesa come immesso complessivo sul mercato nell’anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, deve essere almeno pari all’1% in almeno un raggruppamento, o almeno pari all’1% come somma delle percentuali dei singoli raggruppamenti. In precedenza questo valore doveva essere superiore al 3% in almeno un raggruppamento.
All’art. 33, comma 3, viene resa obbligatoria l’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE anche da parte dei sistemi Individuali di gestione dei RAEE domestici e dei sistemi di gestione Individuali o Collettivi di RAEE fotovoltaici. I sistemi Individuali e Collettivi di gestione dei RAEE professionali possono scegliere di iscriversi al CdC RAEE.
Il testo del D.Lgs. 49/2014 coordinato con modifiche al 2023 reso disponibile dal CdC RAEE è consultabile qui.