L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’Istanza di interpello n. 91 del 1° marzo 2022, ha fornito il seguente chiarimento su cui il Centro di Coordinamento RAEE intende richiamare l’attenzione al fine di una corretta generazione delle fatture: i premi di efficienza non sono soggetti a IVA in quanto erogati con le finalità generali di tutela dell’ambiente che si prefigge la normativa.
In ottemperanza a questa indicazione, il CdC RAEE ha provveduto ad impostare sul proprio portale il valore di aliquota IVA pari a 0 per tutti i servizi per i quali sono previsti premi di efficienza. Tale impostazione trova applicazione a partire dall’estratto conto di aprile 2022.
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Inoltre, con riferimento alla marca da bollo, essa è da applicarsi alle sole fatture emesse senza l’addebito dell’IVA, caso in cui rientrano quelle relative ai premi di efficienza, ma solo se di importo superiore a 77,47 euro.