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27 Gennaio 2023

Le responsabilità dei punti di vendita e dei centri di raccolta comunali

I punti di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PdV) ritirano i RAEE riconsegnati dagli utenti al momento dell’acquisto di un prodotto equivalente (D.M. 65/2010); possono raccoglierli presso propri luoghi di raggruppamento serviti dai Sistemi Collettivi oppure consegnarli direttamente ai centri di raccolta comunali (CdR).
Il rapporto tra i PdV e i CdR che operano nell’ambito del sistema gestito dal CdC RAEE è disciplinato dal Protocollo d’intesa per la regolazione dei rapporti fra i distributori e i gestori dei centri di raccolta dei RAEE domestici, siglato tra ANCI, il CdC RAEE e le associazioni di categoria della distribuzione. Con la firma della Convezione, il PdV e il CdR accettano le condizioni previste dal Protocollo e il punto di vendita può iniziare a conferire i rifiuti elettronici al centro di raccolta comunale.

Focus sui punti di vendita

I PdV si registrano sul portale dei Servizi per la gestione dei RAEE previa iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (categoria 3-bis).

I punti di vendita:

  • compilano i campi anagrafici nella Scheda del Servizio e indicano, mantenendolo aggiornato, l’elenco dei trasportatori iscritti alla specifica sezione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che provvederanno al conferimento dei RAEE presso i CdR;
  • indicano la quantità giornaliera di RAEE che stimano di consegnare al CdR. A seconda dei quantitativi dichiarati si qualificano come “Piccolo Conferitore” o “Grande Conferitore”: nel primo caso è previsto un conferimento giornaliero fino a 200 kg o la consegna di massimo 4 pezzi anche di peso superiore alla soglia indicata; la seconda definizione comprende tutti gli altri casi e il PdV ha l’obbligo di prenotare il conferimento, contattando il referente del CdR indicato sul portale;
  • selezionano i centri di raccolta a cui inviare la convenzione e solo dopo la sottoscrizione per adesione da parte del CdR possono iniziare a consegnare i rifiuti elettronici raccolti;
  • accompagnano ogni conferimento con il documento di carico/carico e il documento di trasporto.

L’elenco dei CdR a cui inviare la convenzione e la funzione per la compilazione dei documenti sono disponibili nell’apposita sezione Servizi Punti Vendita RAEE, accessibile dalla voce AREA Dedicata RAEE del menu principale.

I PdV consegnano esclusivamente RAEE domestici identificati dai codici EER 200121*, 200123*, 200135* e 200136 e ne assicurano un’adeguata suddivisione sulla base di quanto disposto dall’Allegato I del D.M. 185/2007. Adottano tutte le misure necessarie per conferire RAEE integri e non danneggiati.

I punti di vendita a cui viene negato l’accesso da parte di un CdR che ha accettato la convenzione hanno la possibilità di segnalare il caso al Centro di Coordinamento RAEE.

Focus sui centri di raccolta comunali

I Gestori dei centri di raccolta assicurano, rispettando quanto previsto nel D. Lgs. 49/2014, la disponibilità dei propri centri di raccolta al conferimento da parte dei punti di vendita / installatori / centri di assistenza tecnica e si impegnano, compatibilmente con le unità di carico collocabili, a ricevere tutti i RAEE provenienti dai nuclei domestici indipendentemente dalla loro provenienza territoriale.

Inoltre, gli stessi:

  • si registrano sul portale dei Servizi RAEE;
  • sottoscrivono le Convenzioni inviate loro dai punti di vendita affinchè possano iniziare a conferire i rifiuti elettronici;
  • garantiscono la ricezione dei RAEE nei giorni e negli orari indicati sul portale;
  • possono rifiutare ogni conferimento non conforme (ad esempio se effettuato da un trasportatore non iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o perché contenente rifiuti diversi da quelli identificati con i codici EER 200121*, 200123*, 200135* e 200136).

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